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Estrazione dati Gps con valore legale

Estrazione dati Gps con valore legale : estrapolare dati gps - recupero e analisi forense dati gps

Estrarre dati Gps con valore legale : estrapolare dati gps – recupero e analisi forense dati gps

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Estrazione dati Gps con valore legale

Servizio Professionale di estrazione forense dei dati GPS da qualsiasi dispositivo con valore legale

ESTRAZIONE FISICA DI DATI MOBILI GPS CON VALORE LEGALE : L’estrazione fisica, eseguita in modalità forense, fornisce una copia bit per bit dell’intera memoria flash di un dispositivo mobile. Questo metodo di estrazione consente non solo di acquisire dati integri, ma anche dati nascosti o eliminati.

Il servizio consente l’estrazione fisica e la decodificazione dei dati GPS portatili. I dati decodificati includono: Posizioni inserite, correzioni da GPS, posizioni preferite, informazioni del GPS

Estrazione e decodificazione di dati esistenti ed eliminati da dispositivi TomTom, Garmin, Mio e molti altri … I dati estratti includono: Preferiti, Viaggio precedente (contenente tutte le correzioni apportate durante il viaggio), correzioni da GPS eliminate …

Si eseguono perizie forensi su ogni dispositivo con estrazione fisica o estrazione dei file di sistema per il recupero della maggiore quantità di dati eliminati dallo spazio non allocato nella memoria Flash del dispositivo. La tecnica di estrazione della memoria flash del cellulare, tramite rimozione del Chip (chip off) , permette di recuperare i dati anche da smartphone rotti che altrimenti non sarebbero leggibili o funzionanti. Supporto esteso per l’estrazione e la decodificazione da dispositivi Apple. Accesso ai dispositivi bloccati aggirando, rivelando o disabilitando il codice del blocco utente.

ESTRARRE CRONOLOGIA DELLE POSIZIONI GOOGLE CON VALORE LEGALE

E’ possibile estrarre la cronologia delle posizioni google con valore legale anche senza inviare il dispositivo effettuando il lavoro da remoto. Per informazioni [ click qui ]

Modulo Estrazione Dati GPS con valore legale

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Trattamento di dati personali dei dipendenti attraverso la localizzazione di dispositivi smartphone

Considerato che i dati personali relativi alla geolocalizzazione, riferiti alla “posizione geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico”, in base all’art. 4, comma 2, lett. i) del Codice ˗devono essere trattati adottando particolari cautele e che i dispositivi smartphone sono, in considerazione delle normali potenzialità d’uso e dell’utilizzo comune degli stessi, destinati a “seguire” la persona che li detiene indipendentemente dalla distinzione tra tempo di lavoro e tempo di non lavoro, tale trattamento presenta rischi specifici per la libertà, i diritti e la dignità del dipendente (v. provv.ti n. 401 dell’11 settembre 2014, doc. web n. 3474069 e n. 448 del 9 ottobre 2014, doc. web n. 3505371; analogamente, in ambito europeo, v. Gruppo di lavoro sulla protezione dei dati – Articolo 29, Parere 13/2011 sui servizi di geolocalizzazione su dispositivi mobili intelligenti, WP 185, 16 maggio 2011; si veda anche la Raccomandazione CM/Rec(2015)5 sul trattamento di dati personali nel contesto occupazionale, par. 16).

L’adozione di un sistema che associ determinati dati di localizzazione geografica (inizio e fine dell’attività lavorativa, inizio della pausa pranzo, inizio maltempo), alla gestione informatizzata della rilevazione delle ore di lavoro prestate dal personale tecnico in servizio al di fuori delle sedi aziendali (attraverso la sostituzione della modulistica cartacea con la timbratura “virtuale” effettuata tramite il dispositivo portatile) o della indicazione del verificarsi di particolari condizione atmosferiche, consente di effettuare il calcolo delle indennità (o altri emolumenti) spettanti in base al contratto di lavoro nonché di acquisire elementi preordinati alla presentazione all’ente competente, secondo quanto stabilito dalla disciplina di settore, delle domande di cassa integrazione ordinaria per impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa a seguito di eventi meteorologici (intemperie stagionali).

Se una società ha provveduto a stipulare un accordo con le organizzazioni sindacali ai sensi dell’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ˗ richiamato dall’articolo 114 del Codice ˗, si ritiene che i descritti trattamenti possano essere effettuati, nei confronti dei dipendenti, per effetto del presente provvedimento che, in applicazione della disciplina sul c.d. “bilanciamento di interessi”, individua un legittimo interesse al trattamento di tale tipologia di dati in relazione alle finalità rappresentate (art. 24, comma 1, lett. g) del Codice).

Il trattamento di dati relativi alla localizzazione geografica dei dispositivi (inizio e fine dell’attività lavorativa, inizio della pausa pranzo), in associazione alla timbratura “virtuale”, per la rappresentata necessità di effettuare il calcolo delle dovute indennità di viaggio e di trasferta (compresi i rimborsi per i pasti) in caso di interventi effettuati dai tecnici presso cantieri o impianti esterni ˗ in relazione ai quali può risultare in concreto difficile individuare esattamente la località e il comune di appartenenza ˗ risulta conforme al principio di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto alle finalità perseguite (cfr. art. 11. comma 1, lett. d) del Codice). Per le stesse ragioni è altresì conforme al menzionato principio la localizzazione del dispositivo nel caso in cui l’inizio del maltempo si verifichi presso cantieri o impianti esterni.

Quanto alle modalità del trattamento, risultano altresì proporzionate la predisposizione di una procedura alternativa in caso di malfunzionamento del dispositivo (anche per assenza o insufficiente copertura del GPS) nonché la consentita disattivazione dell’applicativo al di fuori dell’orario di lavoro e nella pausa per il pranzo e la predisposizione del sistema in modo da non consentire la rilevazione della posizione geografica al di fuori della attivazione della funzionalità nei casi stabiliti.

Per quanto riguarda la conservazione dei dati di geolocalizzazione, posto che in base ai principi di necessità e di pertinenza e non eccedenza i tempi di conservazione delle diverse tipologie di dati personali eventualmente trattati devono essere individuati tenendo conto di ciascuna delle finalità in concreto perseguite, si ritiene che la società, intendendo avvalersi del sistema di localizzazione anche per la regolare tenuta del libro unico del lavoro, potrà conservare per cinque anni i dati necessari, limitatamente alle informazioni che nello stesso devono essere annotate in base alla disciplina di riferimento (artt. 3 e 11, comma 1. lett. d) ed e), del Codice).

I dati di volta in volta necessari a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria possono, in base ai principi generali, essere trattati per tale finalità per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

In relazione ai dati trattati in caso di impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa a seguito di particolari eventi meteorologici, i tempi di conservazione dovranno essere commisurati  a quanto previsto dalla specifica disciplina di settore in ordine alla documentazione delle domande di ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale ed alla effettuazione degli eventuali controlli sulla regolarità dei requisiti sottesi alle domande stesse.

Misure ed accorgimenti posti a tutela dei diritti degli interessati.

Considerate le menzionate potenzialità dei dispostivi smartphone e la particolarità dei dati relativi alla posizione geografica trattati in relazione a finalità distinte, a tutela dei diritti degli interessati la società dovrà configurare il sistema in modo da consentire il trattamento dei dati di localizzazione nei casi predeterminati, impedendo l’eventuale trattamento di dati ultronei rispetto alle finalità indicate (es. dati relativi al traffico telefonico, agli sms, alla posta elettronica, alla navigazione in internet o altro). Il sistema dovrà prevedere sullo schermo del dispositivo, anche quando l’applicazione lavora in background, la presenza di un’icona che indichi che la funzionalità di localizzazione è attiva.

La società dovrà altresì consentire l’accesso ai dati trattati al solo personale incaricato. Per quanto riguarda l’accesso ai dati di localizzazione nel sistema aziendale di gestione del personale, devono essere assegnate credenziali di autenticazione differenziate per ogni incaricato, individuando profili autorizzativi personalizzati e limitando quanto più possibile l’assegnazione di profili con funzionalità di modifica ed estrazione dei dati. Per quanto riguarda tali ultimi profili autorizzativi, è necessario che siano  registrati gli accessi ai dati di rilevazione, tramite un apposito file di log riportante la data e l’ora dell’operazione, il tipo di operazione effettuata, i dipendenti visualizzati e l’identificativo dell’incaricato.

Devono altresì essere individuati tempi certi per la cancellazione dei dati conservati temporaneamente sul dispositivo, operazione che deve essere effettuata dal dipendente salvaguardando eventuali esigenze di ulteriore conservazione da parte dello stesso.

Infine la società dovrà attenersi, in quanto applicabili, alle prescrizioni ed alle raccomandazioni contenute nel provvedimento del Garante del 1° marzo 2007, n. 13 (“Linee guida per posta elettronica e internet”: doc. web n. 1387522), segnatamente in caso di predisposizione di misure di sicurezza al fine di assicurare la disponibilità e l’integrità di sistemi informativi e di dati nonché a seguito della riconsegna del dispositivo per interventi di manutenzione o in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Fonte : http://www.garanteprivacy.it/

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